Pubblicazione degli esami
Visti gli articoli 26 segg. della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr), gli articoli 23 segg. dell’ordinanza omonima del 19 novembre 2003 (OFPr), gli organizzatori menzionati più avanti organizzano l'
esame federale di professione per specialista della migrazione.
L'esame soggiace al regolamento sull'esame federale di professione in vista del conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista della migrazione nonché alle pertinenti direttive del 27 febbraio 2008 contenenti disposizioni circostanziate sull'esame federale di professione.
Organizzatori
Ufficio federale della migrazione
Associazione Probam
Data dell'esame
4 e 5 maggio 2012
Luogo dell'esame
2500 Bienna
Termine d'iscrizione
Modulo d'iscrizione e iscrizione
iscrizione specialista migrazione
Pubblicazione esami specialista migrazione
L'iscrizione va inviata a:
Segreteria dell'esame SpM
Postfach
8031 Zürich
tel. 043 366 71 65
spm@specialista-migrazione.ch
Ammissione
Secondo il n. 3.31 del regolamento sull'esame, è ammesso all'esame chi
a) è titolare di un certificato federale di capacità, di un diploma liceale, del diploma di una scuola pro-fessionale di base o di una scuola di cultura generale o di un titolo equivalente.
b) prova di avere un’esperienza professionale di almeno due anni nei settori dell’asilo o della migra-zione, con un grado di occupazione pari ad almeno il cinquanta per cento.
È inoltre ammesso all'esame chi prova di avere un’esperienza professionale di almeno cinque anni nei settori dell’asilo o della migrazione, con un grado di occupazione pari ad almeno il cinquanta per cento.
Sono fatti salvi il versamento tempestivo delle tasse d’esame secondo il n. 3.41 nonché la consegna tempestiva del lavoro di diploma.
3.32 L'UFFT decide sull'equipollenza degli attestati e dei diplomi conseguiti all'estero.
3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. Ogni decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giu-ridici. Con la decisione d'ammissione all'esame è notificata anche la decisione concernente l'approva-zione del tema proposto secondo l'articolo 3.2 e). In caso di rifiuto, il tema è imposto dalla commissio-ne d'esame.
Sono fatti salvi il versamento tempestivo delle tasse d’esame secondo il n. 3.41 nonché la consegna tempestiva del lavoro di diploma secondo il capitolo 8 delle direttive.
Sono prese in considerazione unicamente le iscrizioni complete consegnate entro il termine previsto alla Segreteria dell'esame. Le iscrizioni incomplete non sono prese in considerazione.
Spese
L'emolumento per l'esame è di 2800 franchi compresi gli emolumenti per la stesura dell'attestato pro-fessionale e per l'iscrizione del suo titolare nel registro. Gli emolumenti vanno versati dopo l'avvenuta conferma dell'ammissione all'esame.